Circolare

Circolare n. 7: Ferie e festività soppresse docenti con contratto a tempo determinato fino al termine della attività didattiche – 30 giugno

Registro n. 7572 · pubblicato il 10/09/2026 · titolario I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

Personale scolastico

CIRCOLARE N.7

Ai Docenti

con contratto a tempo determinato fino al term. att. didattiche

Alla DSGA

Agli atti

All’Albo

Al sito web

Oggetto: Ferie e festività soppresse docenti con contratto a tempo determinato fino al termine della attività didattiche – 30 giugno.

Si fa presente, come da normativa, che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili. Queste, pertanto, dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Per il personale con contratto a tempo determinato con supplenza fino al termine delle attività didattiche, le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza, ovvero durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

FERIE DOCENTI CON CONTRATTO T.D. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICHE 30 GIUGNO

Le ferie spettanti devono necessariamente essere fruite durante i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ponti e altre sospensioni delle lezioni). Possono essere fruite durante la rimanente parte dell’anno per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per lo Stato. Queste possono essere monetizzate esclusivamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruite o meno) nonché sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

LE FESTIVITÀ SOPPRESSE

La legge 23 dicembre 1977 n. 937 ha abolito diverse festività (religiose e civili) e, a bilanciamento, ha introdotto 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Coerentemente a quanto detto, l’art. 14 del CCNL comparto scuola 2007/2008 prevede che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”. Le quattro giornate sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, le festività soppresse non possono essere usufruire durante il normale svolgimento delle attività didattiche. Per il personale a tempo determinato, in mancanza di norme specifiche, è comunemente ritenuto che il computo di tali giorni deve essere effettuato con le stesse modalità con cui si calcolano le ferie, sia per quanto concerne il numero delle “festività soppresse” maturate e non godute, sia per quanto concerne la loro eventuale “monetizzazione”. Quindi, anche per tali festività, si dovrà procedere tramite la proporzione: mesi di servizio/12 x 4 = n° giorni di festività maturati (in pratica spetta 1 giorno di festività soppresse per ogni 3 mesi di servizio). Pertanto, si invitano tutti i docenti con contratto a tempo determinato fino al term. att. didattiche del 30 giugno a far richiesta di usufruire delle “festività soppresse” durante i periodi di sospensione delle attività didattiche nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

FERIE DEL PERSONALE PART-TIME

Nel caso di part-time orizzontale, l’art. 39 comma 11, dispone che «I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno».

Nel caso di part-time verticale, invece, l’art. 39 comma 11, dispone che: I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”. Pertanto, ciò che rileva non è il numero di ore di lavoro settimanali bensì il numero di giorni lavorativi settimanali (che nel caso del part-time verticale deve essere almeno pari a 3 giorni lavorativi). Per determinare il numero di giorni di ferie spettanti al docente bisognerà rapportare il numero di giorni di part-time rispetto al numero di giorni lavorativi teorici. Se ad esempio, il part-time viene articolato in 3 giorni mentre la prestazione lavorativa è articolata in 6 giorni settimanali allora avremo: 3:6 = X: 32 —> X = 32 * 3 / 6 = 16 giorni di ferie. Pertanto, i docenti con contratto a tempo determinato fino al term. att. didattiche – 30 giugno dovranno presentare la richiesta di fruizione delle ferie e delle festività soppresse, tramite la specifica istanza da portale ARGO.

La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Formigine, data del protocollo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Carmela VACCARO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del CAD)

Testo trascritto automaticamente dal documento allegato, per poterlo leggere, cercare e ascoltare direttamente in questa pagina. Il testo ufficiale è quello del documento firmato.

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